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STATUTO A.I.A.B.A. ONLUS ART. 1 E' costituita l'Associazione denominata: “Associazione Italiana per l'Assistenza ai Bambini Autistici – A.I.A.B.A. ONLUS”, con sede in Firenze Via Desiderio da Settignano n. 20. Essa è retta dal presente Statuto e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere utilizzata la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”. ART. 2 La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea degli associati.” ART. 3 Scopo dell'associazione, che non ha fini di lucro ed esercita la propria attività nell'ambito della Regione toscana, è la presa in carico (riabilitativa e psicoterapeutica) e lo studio dei disturbi di relazione, dell'autismo e delle psicosi, con particolare riguardo a quelle in età evolutiva, attraverso le attività di cui agli articoli che seguono. L'Associazione persegue comunque esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ex articolo 10/b del Decreto Legislativo quattro dicembre 1997 n. 460 e non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) punto 1) del medesimo articolo 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 4 L'associazione:
ART. 5 I centri riabilitativi specializzati, istituiti con delibera dell'assemblea, hanno le seguenti funzioni:
Il Centro specializzato di riabilitazione di Firenze, in aggiunta alle funzioni di cui sopra: promuove attività di studio e di ricerca sull'autismo e sulle psicosi, attraverso l'utilizzo di materiale clinico proveniente da tutte le attività svolte nel Centro, con particolare riguardo a quella psicoterapeutica. Tale attività di studio si compendia in:
ART. 6 La direzione di Centri specializzati è affidata:
ART. 7
Svolge compiti direzionali, formula le diagnosi e imposta la presa in carico riabilitativa e psicoterapeutica (finalizzata alla riabilitazione) degli assistiti, organizzando i relativi programmi di lavoro. E' referente e supervisore delle attività educative, riabilitative e psicoterapeutiche del Centro, decide sulle ammissioni e dimissioni degli assistiti, in accordo con il Direttore Sanitario. Per le ammissioni e dimissioni è prevista la ratifica del Consiglio di Amministrazione; per le dimissioni, in caso di contestazione, è necessaria la ratifica dell'assemblea. Opera d'intesa con il Direttore Sanitario per quanto attiene alle parti che necessitano di collegamento. Risponde della propria attività secondo gli obblighi previsti dalla vigente legislazione. Presenta al Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione conclusiva sulle attività svolte durante l'anno precedente. Entro la stessa data presenta al Consiglio di Amministrazione il programma di lavoro preventivo che dovrà contenere, oltre agli aspetti tecnici, anche elementi utili a configurare la successiva stesura del bilancio di previsione. ART. 8 Il Direttore Sanitario, medico, preferibilmente neuropsichiatra, nominato secondo le stesse modalità previste dall'art. 6, ha i compiti previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e:
Gli operatori del settore tecnico sono psicoterapeuti, psicologi, pedagogisti, educatori professionali ed altri tecnici della riabilitazione, in numero definito dal regolamento organico interno dell'associazione. L'Associazione inoltre dispone di personale Amministrativo, come previsto da pianta organica. ART. 9 Il finanziamento dell'Associazione è costituito dalle rette per le attività riabilitative e psicoterapeutiche (finalizzate alla riabilitazione), dalle quote dei soci, da contributi, donazioni, lasciti. E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre “onlus” che per legge, statuto o regolamento facciano parte di una medesima ed unitaria struttura. E' altresì fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 10 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redigerà il conto consuntivo annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il conto consuntivo annuale sarà presentato all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Inoltre il Consiglio di Amministrazione redigerà il bilancio preventivo. Tale bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione unitamente al rendiconto annuale. ART. 11 Sono soci di diritto i genitori, anche adottivi, i tutori, gli affilianti e gli affidatari degli assistiti. Tale condizione non viene meno con la dimissione dell'assistito. Possono essere associate:
Tutti i soci, secondo le loro attitudini e professionalità, possono prestare la loro opera, previo consenso da parte del Direttore dei Servizi Psicoterapici e Riabilitativi e sentito il Consiglio di Amministrazione, per contribuire al conseguimento dei fini istituzionali. Sono sostenitori persone o Enti che elargiscono contributi e donazioni all'Associazione. I soci contribuiscono con il versamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea. ART. 12 L'Assemblea è costituita dai soci. E' ammessa la delega, ma nei limiti di una per socio presente. Gli operatori del settore tecnico intervengono, con funzione consultiva, all'Assemblea. Il Presidente dell'Associazione può invitare, con funzione consultiva, a partecipare alle sedute dell'Assemblea chi non abbia diritto, a norma del presente Statuto, in ogni occasione in cui ritenga tale partecipazione necessaria per gli argomenti da trattare. ART. 13 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. La convocazione dell'Assemblea deve farsi a mezzo di comunicazione, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Della convocazione e dell'ordine del giorno viene inoltre esposto avviso nella sede dell'Associazione. Il termine di 15 (quindici) giorni può essere ridotto, nei casi d'urgenza. ART. 14 Per le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dello art. 21 del Codice Civile. Sono effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni dell'assemblea quando:
ART. 15 L'Assemblea provvede all'indirizzo generale dell'Associazione. Esercita tutte le funzioni conferitele dallo statuto e dal Codice Civile. ART. 16 I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente assistito da un Segretario, nominati dalla stessa. Il Presidente accerta il numero dei soci presenti, raccoglie le deleghe, dichiara valida e aperta la seduta. Il Segretario cura la stesura del verbale sul registro apposito. ART. 17 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti tra i soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno tre membri. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può essere presente un rappresentante del settore tecnico, con funzione consultiva. Decade dalla qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione il membro che ne diserti le riunioni per più di 1/3 (un terzo) durante l'anno e per quattro volte consecutive. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un membro subentra il socio immediatamente successivo nella graduatoria delle elezioni per le cariche sociali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 2 (due) anni e si riunisce su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti il Consiglio. ART. 18 Il Consiglio di Amministrazione:
ART. 19 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
ART. 20 Il Collegio dei Sindaci-Revisori si compone di 2 (due) membri effettivi ed il supplente, eletti dall'Assemblea, che ne nomina il Presidente. I Sindaci durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. La carica non è compatibile con le altre. ART. 21 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione e vigila sulla osservanza delle leggi e dello Statuto; accerta la regolare tenuta dei libri contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e delle scritture previste dalla vigente legislazione. I Sindaci possono, anche individualmente, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e devono effettuare accertamenti periodici e compilare annualmente un verbale conclusivo sulla congruità del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. Le spese che non risultino autorizzate regolarmente documentate non saranno riconosciute e automaticamente addebitate a chi le ha eseguite. ART. 22 Il Consiglio di disciplina è nominato dall'assemblea e ad esso spettano le competenze previste dal Regolamento Interno. ART. 23 L'Associazione prevede l'istituzione di un Comitato Scientifico nominato dall'Assemblea, composto di 3 (tre) o 5 (cinquue) membri esterni all'Associazione, professionisti qualificati, utili ai fini istituzionali, tra cui almeno un medico neuropsichiatra.
ART. 24 In caso di scioglimento per decorrenza del suddetto termine o per delibera che lo anticipi, oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 25 Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile. |