STATUTO
“AIABA E.T.S.”
ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito
denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente
denominazione: “AIABA – Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini Autistici Ente del Terzo
Settore” o usando l’acronimo “AIABA ETS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede
legale nel Comune di Firenze, in Via Desiderio da Settignano n. 20, e con durata illimitata.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza
necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi secondarie, delegazioni e
uffici staccati dell’Associazione in Italia o all’estero.
ART. 2 (Scopo, finalità e attività)
L’Associazione è nata da genitori e familiari di persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico,
non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale.
L’Associazione nasce per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie e
migliorare la loro qualità della vita. Favorisce l’autonomia, le capacità e il protagonismo delle
persone con autismo, promuove la partecipazione, la collaborazione e l’associazione dei familiari e
delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione delle
persone con disturbi dello spettro autistico.
In particolare l’Associazione si propone di:
1. Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati nonché
associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad
una presa in carico specifica, allo scopo di:
a) garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche,
l’autonomia personale e lavorativa, e per garantire una vita piena e dignitosa secondo
le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona,
b) migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla
vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in
carico educativa della persona autistica;
2. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative e
centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone
autistiche;
3. Promuovere l’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria delle persone autistiche e delle
loro famiglie, in ogni ambito e su ogni piano;
4. Promuovere una aggiornata cultura sull’autismo ad ogni livello della società;
5. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria nelle scuole, affinchè vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello
sport e nella società in generale;
6. Gestire strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con
autismo.
Su questi temi l’Associazione si propone di promuovere e coordinare le seguenti attività di interesse
generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
e) formazione universitaria e post-universitaria;
f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
h) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e
delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma
2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
i) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di
cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto
di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da
parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del
Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3 (Ammissione e perdita della qualifica di socio)
Possono essere associate:
1. i genitori anche adottivi , gli affidatari ed i tutori dei soggetti con disturbi dello spettro
autistico;
2. persone interessate alle attività di interesse generale dell’Associazione;
3. persone particolarmente benemerite nel campo dell’autismo, o persone dall’alta
professionalità, interessate e sensibili ai problemi dell’Associazione o Enti, Associazioni ed
Organismi che svolgono attività pubblica o privata, attinenti ai problemi assistenziali e
sanitari.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o
straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
I soci contribuiscono con il versamento di una quota annuale stabilita dall’Assemblea, e con altri
contributi, nei limiti delle proprie possibilità, per il raggiungimento degli scopi statutari secondo gli
indirizzi degli Organi dell’Associazione.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo, o a uno dei
consiglieri da esso delegato, una domanda che dovrà contenere l’indicazione del nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta
elettronica.
L’ammissione all’Associazione non può essere fatta per un periodo temporaneo. Le quote sono
intrasferibili.
L’ammissione può essere rilasciata dal Consiglio Direttivo o dal singolo consigliere delegato, e
ratificata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo per l’inserimento nel libro degli associati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla
comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua
successiva convocazione.
Il Consiglio Direttivo potrà adottare, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi
componenti, la deliberazione di esclusione del socio per comportamenti gravemente incompatibili
con le previsioni statutarie e con le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
L’escluso può far ricorso all’assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento
motivato di esclusione. L’assemblea deciderà nella prima seduta utile.
Si decade dalla qualità di socio nell’ipotesi di mancato rinnovo dell’iscrizione annuale, da effettuarsi
entro il 28 febbraio, e in caso di recesso, decesso ed esclusione.
I soci receduti, decaduti o esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione,
come pure gli eredi dei deceduti, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare
alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
esaminare i libri sociali;
essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
concorrere all’elaborazione ed approvazione del programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi
stabiliti dal codice del Terzo settore, e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio
Direttivo;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed
esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente
dell’Associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli Organi associativi;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall’Assemblea;
contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, per il raggiungimento degli scopi statutari
secondo gli indirizzi degli Organi dell’Associazione.
ART. 5 (Organi)
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea Generale dei soci
il Presidente
il Vicepresidente
il Consiglio Direttivo
Tutte le cariche sociali che prevedano prestazione di attività da parte degli associati sono da
intendersi come esercitate a titolo volontario, salvo il rimborso delle spese documentate.
ART. 6 (Assemblea)
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta
gestione dell’Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la
costituiscono.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno
2 mesi e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta tramite strumenti
tracciabili (raccomandata, e-mail, o altri strumenti informatici), contenente il luogo, la data e l’ora di
prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data
fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio di
esercizio.
L’assemblea può riunirsi anche, con specifica indicazione nella convocazione, totalmente o
parzialmente in modalità remota permettendo ai soci di intervenire tramite mezzi di
telecomunicazione, fatte salve le garanzie di riconoscimento e di espressione del voto previste dalla
normativa.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e (se previsti dalla normativa) l’Organo
di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio corredato della relazione di missione;
approva l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
fissa la quota associativa annuale;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
delibera su eventuali contestazioni in merito alla non ammissione o esclusione degli associati
da parte del Consiglio Direttivo o del consigliere ad esso delegato;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza;
approva eventuali regolamenti interni.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza
o impedimento, dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l’Assemblea, a maggioranza dei presenti,
provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea nomina un Segretario e, all’occorrenza, gli scrutatori.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto
dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da
trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso
la sede dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto deliberare la trasformazione,
scissione, fusione dell’Associazione, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda
convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno 3/4 degli associati sia in prima sia in seconda convocazione.
ART. 7 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
a) il Presidente;
b) uno o più Vicepresidenti
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
predisporre il Bilancio di esercizio con relativa relazione di missione, e l’eventuale Bilancio
sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione degli associati;
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per
le attività svolte a favore dell’Associazione;
vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa
affidati;
costituire l’eventuale Comitato Scientifico;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati
dall’Assemblea per la durata di 3 anni.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli
enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con comunicazione scritta da parte del Presidente
a mezzo e-mail. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche con il sistema di video o teleconferenza a
condizione che tutti i partecipanti, compreso l’Organo di controllo, siano identificabili dal Presidente
e purché sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla riunione, esprimendo in
forma palese il proprio voto, nei casi in cui si proceda a votazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno. Delibera sull’ammissione dei soci,
promuove i contatti con altre associazioni che operano nello stesso campo di attività, individua le
linee di intervento da sottoporre all’Assemblea; dirige e determina le attività necessarie per il
raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria
amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I
poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo
solo congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo
ed un libro Soci nonché il registro volontari, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. Detti
libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a
loro spese, estratti.
ART. 8 (Presidente e Vicepresidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a
maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convoca
l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 9 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 10 (Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 2, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso
o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 11 (Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti diverse, quali: rette e altri strumenti remunerativi per le attività
sanitarie e socio -sanitarie svolte in convenzione con i Servizi Pubblici o per servizi a pagamento,
quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,
proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di
cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 12 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea
entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione corredato di tutti i suoi allegati e
comunicato al soggetto che esercita eventualmente la revisione legale dei conti, nonché agli associati.
Il Bilancio, accompagnato dalla Relazione degli Amministratori e dell’Organo di controllo, deve
essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini e modi di legge.
Ricorrendone i presupposti, l’Associazione è tenuta a redigere il Bilancio sociale, in conformità
all’art. 14 del Codice del Terzo settore, depositarlo presso il RUNTS e pubblicarlo sul proprio sito
unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri
del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui
all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto
per cassa.
ART. 13 (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Codice del Terzo settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ART. 14 (Lavoratori)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
ART. 15 (Organo di Controllo e Revisore legale dei conti)
L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per
obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Codice del Terzo settore.
Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone
estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza.
L’Organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento;
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale;
attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee
guida ministeriali.
Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’art. 31, comma 1 del Codice del Terzo settore,
l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti iscritto nell’apposito
registro.
ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione
imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri
associati.
ART. 17 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni
e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal
Codice civile.