Statuto

ART. 1

E’ costituita l’Associazione denominata: “Associazione Italiana per l’Assistenza ai Bambini Autistici – A.I.A.B.A. ONLUS”, con sede in Firenze Via Desiderio da Settignano n. 20.

Essa e retta dal presente Statuto e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere utilizzata la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

ART. 2

La durata dell’associazione e fissata fino al 31 dicembre 2050 e potra essere prorogata per delibera dell’assemblea degli associati.”

ART. 3

Scopo dell’associazione, che non ha fini di lucro ed esercita la propria attivita nell’ambito della Regione toscana, e la presa in carico (riabilitativa e psicoterapeutica) e lo studio dei disturbi di relazione, dell’autismo e delle psicosi, con particolare riguardo a quelle in eta evolutiva, attraverso le attivita di cui agli articoli che seguono.

L’Associazione persegue comunque esclusivamente finalita di solidarieta sociale, ex articolo 10/b del Decreto Legislativo quattro dicembre 1997 n. 460 e non potra svolgere attivita diverse da quelle menzionate nella lettera a) punto 1) del medesimo articolo 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

L’associazione:

  • istituisce, in Firenze, un Centro specializzato per la presa in carico di soggetti autistici o affetti da psicosi o da disturbi di relazione a fini educativo-riabilitativi, anche attraverso attivita di psicoterapia;
  • promuove la costituzione di altri Centri nella Regione rispondenti ai fini istituzionali dell’A.I.A.B.A.;
  • promuove per gli assistiti servizi assistenziali e di inserimento sociale;
  • stabilisce e mantiene relazioni con persone, enti, associazioni, organismi nazionali ed esteri interessati allo studio dell’autismo e delle psicosi.
ART. 5

I centri riabilitativi specializzati, istituiti con delibera dell’assemblea, hanno le seguenti funzioni:

  • attuano la presa in carico riabilitativa di soggetti affetti da psicosi ed altri disturbi relazionali:
  • preparano e sostengono, a mezzo di periodici incontri, individuali e collettivi, i familiari degli assistiti;
  • si adoperano per l’inserimento degli assistiti nella vita sociale.

Il Centro specializzato di riabilitazione di Firenze, in aggiunta alle funzioni di cui sopra:

promuove attivita di studio e di ricerca sull’autismo e sulle psicosi, attraverso l’utilizzo di materiale clinico proveniente da tutte le attivita svolte nel Centro, con particolare riguardo a quella psicoterapeutica.

Tale attivita di studio si compendia in:

  • produzione di articoli a carattere clinico da pubblicare sulle riviste scientifiche o su un bollettino periodico edito dall’associazione stessa;
  • organizzazione dei corsi di aggiornamento per operatori del settore, dipendenti, pubblici o no.

 

ART. 6

La direzione di Centri specializzati e affidata:

  • al Direttore dei Servizi Psicoterapici e Riabilitativi;
  • al Direttore Sanitario;
ART. 7

Il Direttore dei Servizi Psicoterapici e Riabilitativi e nominato dall’assemblea, su proposta dell’Associazione, del Comitato Scientifico e degli operatori; e un medico specializzato in neuropsichiatria oppure laureato in facolta umanistiche e iscritto all’albo Professionale degli Psicologi.

Svolge compiti direzionali, formula le diagnosi e imposta la presa in carico riabilitativa e psicoterapeutica (finalizzata alla riabilitazione) degli assistiti, organizzando i relativi programmi di lavoro.

E’ referente e supervisore delle attivita educative, riabilitative e psicoterapeutiche del Centro, decide sulle ammissioni e dimissioni degli assistiti, in accordo con il Direttore Sanitario.

Per le ammissioni e dimissioni e prevista la ratifica del Consiglio di Amministrazione; per le dimissioni, in caso di contestazione, e necessaria la ratifica dell’assemblea.

Opera d’intesa con il Direttore Sanitario per quanto attiene alle parti che necessitano di collegamento.

Risponde della propria attivita secondo gli obblighi previsti dalla vigente legislazione.

Presenta al Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione conclusiva sulle attivita svolte durante l’anno precedente.

Entro la stessa data presenta al Consiglio di Amministrazione il programma di lavoro preventivo che dovra contenere, oltre agli aspetti tecnici, anche elementi utili a configurare la successiva stesura del bilancio di previsione.

ART. 8

Il Direttore Sanitario, medico, preferibilmente neuropsichiatra, nominato secondo le stesse modalita previste dall’art. 6, ha i compiti previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e:

  • controlla la compilazione, aggiornamento, conservazione delle cartelle cliniche ed ha la firma degli atti relativi alle presenze degli assistiti;
  • verifica il corretto utilizzo ed adeguamento del corredo di “Pronto Soccorso” presente all’interno del centro di riabilitazione.

Il Direttore Sanitario, d’intesa con il Direttore dei servizi Psicoterapici, si occupa dell’organizzazione e funzionalita degli operatori tecnici, ovvero della “cornice organizzativa”, entro la quale sono inseriti i programmi educativi, riabilitative e psicoterapeutici del Centro.

Gli operatori del settore tecnico sono psicoterapeuti, psicologi, pedagogisti, educatori professionali ed altri tecnici della riabilitazione, in numero definito dal regolamento organico interno dell’associazione.

L’Associazione inoltre dispone di personale Amministrativo, come previsto da pianta organica.

ART. 9

Il finanziamento dell’Associazione e costituito dalle rette per le attivita riabilitative e psicoterapeutiche (finalizzate alla riabilitazione), dalle quote dei soci, da contributi, donazioni, lasciti.

E’ espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonche fondi e riserve durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre “onlus” che per legge, statuto o regolamento facciano parte di una medesima ed unitaria struttura.

E’ altresi fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 10

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redigera il conto consuntivo annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attivita associativa. Il conto consuntivo annuale sara presentato all’Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione redigera il bilancio preventivo. Tale bilancio dovra essere presentato all’Assemblea ordinaria per la sua approvazione unitamente al rendiconto annuale.

ART. 11

Sono soci di diritto i genitori, anche adottivi, i tutori, gli affilianti e gli affidatari degli assistiti.

Tale condizione non viene meno con la dimissione dell’assistito.

Possono essere associate:

  1. persone esterne particolarmente interessate, che possono apportare contributi all’Associazione;
  2. persone esterne particolarmente benemerite nel campo dell’autismo e psicosi, o persone dall’alta professionalita, interessate e sensibili ai problemi dell’Associazione o Enti, Associazioni ed Organismi che svolgono attivita pubblica o privata, attinenti ai problemi assistenziali e sanitari.

L’Ammissione all’Associazione di persone esterne e subordinata alla presentazione motivata da parte di almeno due soci ed alla accettazione da parte dell’Assemblea con una maggioranza dei due terzi dei presenti.

Tutti i soci, secondo le loro attitudini e professionalita, possono prestare la loro opera, previo consenso da parte del Direttore dei Servizi Psicoterapici e Riabilitativi e sentito il Consiglio di Amministrazione, per contribuire al conseguimento dei fini istituzionali.

Sono sostenitori persone o Enti che elargiscono contributi e donazioni all’Associazione.

I soci contribuiscono con il versamento di una quota annuale stabilita dall’Assemblea.

ART. 12

L’Assemblea e costituita dai soci.

E’ ammessa la delega, ma nei limiti di una per socio presente.

Gli operatori del settore tecnico intervengono, con funzione consultiva, all’Assemblea.

Il Presidente dell’Associazione puo invitare, con funzione consultiva, a partecipare alle sedute dell’Assemblea chi non abbia diritto, a norma del presente Statuto, in ogni occasione in cui ritenga tale partecipazione necessaria per gli argomenti da trattare.

ART. 13

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessita o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

La convocazione dell’Assemblea deve farsi a mezzo di comunicazione, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Della convocazione e dell’ordine del giorno viene inoltre esposto avviso nella sede dell’Associazione.

Il termine di 15 (quindici) giorni puo essere ridotto, nei casi d’urgenza.

ART. 14

Per le deliberazioni dell’assemblea si applicano le norme dello art. 21 del Codice Civile. Sono effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni dell’assemblea quando:

  • elegge il Consiglio di Amministrazione;
  • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • promuove l’azione di responsabilita verso i membri del Consiglio di Amministrazione;
  • pronuncia l’esclusione del socio responsabile di atti contro l’Associazione.

 

ART. 15

L’Assemblea provvede all’indirizzo generale dell’Associazione. Esercita tutte le funzioni conferitele dallo statuto e dal Codice Civile.

ART. 16

I lavori dell’Assemblea sono diretti da un Presidente assistito da un Segretario, nominati dalla stessa.

Il Presidente accerta il numero dei soci presenti, raccoglie le deleghe, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Segretario cura la stesura del verbale sul registro apposito.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione e composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti tra i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno tre membri.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione puo essere presente un rappresentante del settore tecnico, con funzione consultiva.

Decade dalla qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione il membro che ne diserti le riunioni per piu di 1/3 (un terzo) durante l’anno e per quattro volte consecutive.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un membro subentra il socio immediatamente successivo nella graduatoria delle elezioni per le cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 2 (due) anni e si riunisce su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti il Consiglio.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione:

  • nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
  • provvede all’ordinaria amministrazione e da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo e gli eventuali assestamenti;
  • custodisce gli atti dell’Associazione;
  • ratifica i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente;
  • ratifica le accettazioni e le dimissioni degli assistiti;
  • adotta i provvedimenti relativi al personale, sentita la direzione tecnica;
  • esercita le funzioni conferitegli dallo Statuto e dal Codice Civile.

 

ART. 19

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

  • presiede l’Associazione e ne ha la firma sociale, la rappresentanza davanti a terzi, anche in giudizio;
  • convoca l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalita statutarie;
  • ha autonomia di spesa, entro i limiti di un tetto massimo determinato “una tantum” dall’assemblea;
  • sottopone alla ratifica del Consiglio di provvedimenti “motu proprio” adottati in via d’urgenza;
  • ha la facolta di invitare consulenti al Consiglio di amministrazione, in relazione agli argomenti dell’ordine del giorno;
  • esercita le funzioni conferitegli dallo Statuto e dal Codice Civile.

 

ART. 20

Il Collegio dei Sindaci-Revisori si compone di 2 (due) membri effettivi ed il supplente, eletti dall’Assemblea, che ne nomina il Presidente.

I Sindaci durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

La carica non e compatibile con le altre.

ART. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione e vigila sulla osservanza delle leggi e dello Statuto; accerta la regolare tenuta dei libri contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e delle scritture previste dalla vigente legislazione.

I Sindaci possono, anche individualmente, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e devono effettuare accertamenti periodici e compilare annualmente un verbale conclusivo sulla congruita del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovra compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.

Le spese che non risultino autorizzate regolarmente documentate non saranno riconosciute e automaticamente addebitate a chi le ha eseguite.

ART. 22

Il Consiglio di disciplina e nominato dall’assemblea e ad esso spettano le competenze previste dal Regolamento Interno.

ART. 23

L’Associazione prevede l’istituzione di un Comitato Scientifico nominato dall’Assemblea, composto di 3 (tre) o 5 (cinquue) membri esterni all’Associazione, professionisti qualificati, utili ai fini istituzionali, tra cui almeno un medico neuropsichiatra.

Il Comitato Scientifico:

  • controlla l’indirizzo generale dei Centri specializzati di riabilitazione;
  • e tenuto a rispondere, a richiesta, di pareri tecnico scientifici;
  • esprime parere tecnico in ordine alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Psicoterapici dei Centri specializzati di riabilitazione.

La carica e preferibilmente a titolo onorifico.

ART. 24

In caso di scioglimento per decorrenza del suddetto termine o per delibera che lo anticipi, oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’Associazione si estinguera ed il suo patrimonio residuo verra devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita sociale o a fini di pubblica utilita, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25

Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile.

I commenti sono chiusi.